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Impianti di riscaldamento: ordinanza sindacale per la regolamentazione dell’accensione e degli orari di funzionamento

Entra in vigore il nuovo provvedimento che disciplina gli orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento per la stagione termica 2026-2027, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e favorire il risparmio energetico

Data :

14 ottobre 2026

Categorie:
Ambiente
Argomenti:
Inquinamento
Impianti di riscaldamento: ordinanza sindacale per la regolamentazione dell’accensione e degli orari di funzionamento
Municipium

Descrizione

Ordinanza n. 17 del 13/10/2026
OGGETTO: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBIATE – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 22/10/2026

                                                                                  LA SINDACA

Visto l’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che normano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva stabilendo che l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito - nella zona climatica E cui appartiene il Comune di Albiate - dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00.
Preso atto che il Comune di Albiate ricade nella zona climatica E e che, al di fuori del periodo ordinario di esercizio, è comunque consentita l'accensione degli impianti fino a un massimo di 7 ore giornaliere in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo;
Richiamati:
• l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e il paragrafo 7, comma 13, della D.G.R. XI/3502 del 5 agosto 2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata        giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;
• la D.G.R. XII/2634 del 24 giugno 2024, che fornisce indicazioni ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e ribadita dalla D.G.R. XI/3502/2020, di adottare ordinanze di modifica del periodo di        accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione complessiva di 14 giorni, mediante il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine                  esercizio, rispetto alle date previste per la zona climatica E, in presenza di condizioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino meteorologico previsionale messo a disposizione da ARPA;
• le previsioni delle temperature medie giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 21 ottobre   2026, riferite alla zona climatica E, sottozona 5, elaborate da ARPA Lombardia nell'ambito del servizio denominato "Temperature Lombardia",          istituito a supporto dei Sindaci lombardi nelle valutazioni relative ai limiti di esercizio degli impianti termici;
Considerato che:
• gli impianti termici a uso civile rappresentano una non trascurabile fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, pertanto una riduzione del periodo di funzionamento per la climatizzazione invernale è da ritenersi misura idonea al                      contenimento delle emissioni nocive;
• la diminuzione della durata del periodo di riscaldamento consente altresì il contenimento dei consumi energetici e conseguentemente una riduzione delle voci di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.
Visto il bollettino meteorologico "Temperature Lombardia" emesso in data 8 ottobre 2026 e pubblicato sul sito istituzionale di ARPA Lombardia;
Visti altresì:
• gli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;
• gli articoli 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
• l'art. 27 della Legge Regionale Lombardia n. 24/2006;
• il paragrafo 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020", allegato alla D.G.R. XI/3502 del 5 agosto 2020;
• la D.G.R. XII/2634 del 24 giugno 2024;
Ritenuto che le circostanze sopra richiamate integrino le comprovate esigenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l’art. 7, comma 13, della D.G.R. XI/3502 del 05/08/2020.

                                                                                   ORDINA

1. La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento degli ambienti, posticipando l'accensione ordinaria al giorno 22 ottobre 2026.
2. Il mantenimento delle seguenti temperature massime di esercizio:
o 18 °C ± 2 °C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
o 19 °C ± 2 °C per tutti gli altri edifici.

                                                                                    INFORMA

1. Che, a decorrere dal 22 ottobre 2026 e fin   o al 15 aprile 2027, gli impianti termici potranno essere attivati per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, anche frazionate nell'arco della giornata.
2. Che, al di fuori del periodo ordinario di accensione sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, gli impianti potranno comunque essere attivati per un massimo di 7 ore giornaliere.

                                                                                    DISPONE

Che la presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli destinati al ricovero o alla cura di minori, anziani o persone con disabilità, nonché alle strutture protette per l'assistenza e il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati ai servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e delle organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

                                                                           ORDINA ALTRESÌ

• ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
• che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Albiate e diffusa mediante gli altri canali comunicativi dell’Ente.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Albiate, geom. Giovanni Savoldelli.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

                                                                             La Sindaca
                                                                        VANESSA GALLO

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026, 09:17

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