Contrassegno per l'automobile

Coloro che, per circostanze contingenti o permanenti, hanno una ridotta capacità di deambulazione, hanno diritto ad avvalersi di percorsi privilegiati ed aree di parcheggio riservate.

Per poter usufruire di tale diritto, occorre esporre sull'automobile che trasporta il disabile (che sia autista o passeggero) un apposito contrassegno che, per i residenti nel Comune di Albiate, può essere richiesto al Comando della Polizia Locale.

Il contrassegno ha durata quinquennale (per i problemi di deambulazione non reversibili) oppure commisurati alla durata dell'impedimento. Il suo rilascio è gratuito e, di regola, effettuato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Per richiedere tale contrassegno occorre presentare certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili oppure un certificato rilasciato da un medico del servizio di Medicina Legale della Ats (Carate Brianza, via Mascherpa 14). In particolare, per ottenere il contrassegno, occore che al richiedente sia stata riconosciuta una invalidità contraddistinta dai codici 05, 06, 08, 09 oppure che sia stata certificata una deambulazione sensibilmente ridotta

Per rinnovare il contrassegno, occorre presentare una certificazione rilasciata dal proprio medico di famiglia che conferma la persistenza delle condizioni che determinarono il rilascio del contrassegno (i contrassegni rilasciati per un impedimento temporaneo possono essere rinnovati solo con una certificazione rilasciata dal medico della Ats).
In caso di deterioramento o smarrimento, è possibile chiedere un duplicato del  contrassegno, non prima però di aver denunciato il furto o lo smarrimento all'autorità di pubblica sicurezza.

In caso di decesso del titolare del contrassegno, l'ordinanza 861 del 9.11.2009 ha posto in capo dei famigliari l'onere di restituzione del contrassegno medesimo al Comando di Polizia Locale. Gli obbligati, nell'ordine, sono il coniuge o, in assenza, i figli o, in assenza, i parenti diretti o, in assenza, i parenti collaterali. La riconsegna deve avvenire entro i dieci giorni dal decesso del titolare del contrassegno.
La violazione dell'obbligo di riconsegna comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 25 ed i 500 euro.