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CASI DI NULLITA' DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Il contratto è nullo:

-in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
-se una delle parti è minorenne;
-se una delle parti è interdetta giudizialmente;
-in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
In questi casi gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o, nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.